Separazione delle carriere

La separazione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) è una delle grandi conquiste dello Stato di diritto. La magistratura esercita uno di questi poteri attraverso due figure principali (oltre agli innumerevoli funzionari): la parte requirente (il PM) e la parte giudicante (il giudice).

Attualmente, dopo la laurea in giurisprudenza, e non più previo un periodo di dottorato o scuola di specializzazione o tirocinio, si accede al concorso pubblico per diventare magistrati. Superate le prove, si diventa magistrati ordinari in tirocinio, iniziando così una lunga carriera che prevede una progressione principalmente in seno all’anzianità. Durante il proprio servizio, il magistrato può cambiare funzione (requirente o giudicante). Ambedue le professioni, infatti, rispondono al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Esso è composto dal Presidente della Repubblica, dal primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore Generale presso di essa, e da ventiquattro membri di cui 2/3 eletti dalla magistratura, 1/3 eletto dal Parlamento in seduta comune.

La proposta di legge di riforma costituzionale in tema di separazione delle carriere prevede l’impossibilità di mutare carriera nel corso del servizio e la creazione di tre organi disciplinari: due CSM (uno per carriera) e un’Alta Corte disciplinare. La sostanziale novità è che il CSM viene privato della competenza in tema di provvedimenti disciplinari e che i membri vengono eletti per sorteggio. L’ Alta Corte, di composizione mista (magistrati ordinari e laici), ne assorbe i poteri.

Il CSM si è espresso criticamente nei confronti della riforma. Il passaggio del funzionario da una carriera all’altra è piuttosto raro e non incide sul principio del giusto processo. La presenza di due CSM potrebbe portare a una mancata visione unitaria del sistema giudiziario. Critica poi le modalità di elezione dei membri degli ipotetici organi costituzionali. Sull’istituzione di un’Alta Corte disciplinare rileva diverse criticità di disciplina (a partire dalle impugnazioni delle sue decisioni).

L’art. 138 Cost. disciplina il procedimento di revisione costituzionale: ciascuna Camera è chiamata a deliberare due volte, in un intervallo non inferiore ai 3 mesi. Non ha luogo il referendum confermativo se nella seconda votazione, sia Camera che Senato approvano la legge a maggioranza di due terzi. La validità dell’eventuale referendum non è soggetta al raggiungimento di un quorum (come invece per il referendum abrogativo). Attualmente la Camera ha approvato il disegno di legge, tocca al Senato deliberare in merito.

E nel resto d’Europa? È presente un organo di autogoverno unitario come attualmente in Italia anche in Croazia, Slovenia, Slovacchia, Malta e Cipro. L’organo di quest’ultimo è costituito da un giudice greco e uno turco ed è presieduto dal presidente della Corte Costituzionale; mentre a Malta dei 10 membri solo due sono di nomina politica (uno su indicazione del Primo Ministro, l’altro dal leader dell’opposizione).

L’organo di autogoverno è privo di potestà disciplinare in Grecia, Polonia, Lettonia, Paesi Bassi e Belgio. In quest’ultimo si garantisce una composizione che tenga conto delle differenze linguistiche e culturali con un equilibrato rapporto di membri togati e di elezione politica.

Adottano un sistema di autogoverno differenziato (con quindi separazione delle carriere) Ungheria, Bulgaria, Romania, Portogallo, Francia e Spagna. Il Conseil Superieur de la Magistrature è presieduto dal Presidente della Corte di Cassazione e disciplina la funzione giudicante. In Francia la particolarità è che il magistrato può cambiare carriera, ma mentre svolge la funzione requirente è subordinato al Ministro della Giustizia (quindi al potere esecutivo). Il Consejo General del Poder Judicial è titolare del governo della magistratura giudicante, sebbene svolga la sua attività in coordinazione con il Ministero degli Esteri, e la sua composizione dipende dalla maggioranza politica in Parlamento.

L’organo di autogoverno è assente in Finlandia, Svezia, Estonia, Lituania, Repubblica Ceca, Irlanda, Lussemburgo, Danimarca, Germania e Austria. In alcuni di questi Paesi l’indipendenza della magistratura è resa effettiva attraverso la soggezione del magistrato esclusivamente alla legge e alla Costituzione e per mezzo di garanzie di inamovibilità (trasferimento o rimozione solo in seguito a procedimento disciplinare e a pronuncia giudiziaria).

Nicole Zunino

Fonti

G. Zagrebelsky, V. Marcenò, F. Pallante, Lineamenti di diritto costituzionale, Le Monnier Università, 2023.

E. Palici di Suni (a cura di), Diritto costituzionale dei Paesi dell’Unione Europea, Wolters Klumer-Cedam, 2020.

https://www.sistemapenale.it/

2 commenti Aggiungi il tuo

  1. Avatar di Paola Stella Paola Stella ha detto:

    🎀 Personalmente sono a favore del modello francese ~ La separazione delle carriere non inficia il funzionamento della giustizia, lo affranca da interessi di potere ~ Il sorteggio e’ sempre una opportuna garanzia.
    Buona giornata!

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    1. Avatar di Nicole Zunino Nicole Zunino ha detto:

      Grazie per aver letto il nostro articolo e per aver condiviso con noi la tua opinione

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