SCIOPERO: procedura e servizi pubblici essenziali (pt. 2)

Lo sciopero è un diritto costituzionalmente riconosciuto all’art. 40 Cost. In un precedente articolo si è parlato della nozione di sciopero, le sue tipologie, i limiti ai quali è soggetto e chi può esercitarlo.

La procedura

Per quanto riguarda la procedura, occorre che una sigla sindacale proclami lo sciopero. Non è concesso infatti al singolo lavoratore il potere di iniziativa. Inoltre deve trattarsi di un interesse collettivo o comune: non è consentito il ricorso allo sciopero per la tutela di un interesse meramente individuale. Non è richiesto un preavviso a meno che non sia indispensabile per evitare danni alla capacità produttiva dell’azienda e salvo si tratti di servizi pubblici essenziali.

Forme anomale e reati

Ci sono forme anomale di sciopero. Si tratta di comportamenti che non si realizzano in un’astensione totale dal lavoro nell’unità di tempo, come lo sciopero/blocco delle mansioni o lo sciopero del cottimo. È il caso anche di quei comportamenti non caratterizzati da astensione dal lavoro, ma che comportano lo svolgimento dell’attività lavorativa: sciopero pignolo, sciopero bianco, sciopero alla rovescia (che si attua svolgendo un lavoro non richiesto o vietato dall’imprenditore), sciopero virtuale (quando il lavoratore continua a lavorare senza percepire il relativo compenso). Sono reati invece: l’occupazione (permanenza nell’azienda dei lavoratori), il blocco delle merci (impedire l’uscita delle merci prodotte), l’ostruzionismo, la non collaborazione, il boicottaggio (indurre tramite propaganda a non stipulare patti di lavoro o strumenti necessari), il sabotaggio, il picchettaggio

Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali

La legge n. 146/1990 ha parzialmente attuato l’art. 40 Cost. Prima l’autoregolamentazione prevedeva che i sindacati stabilissero all’interno dei contratti collettivi un minimo di prestazioni che dovevano essere comunque garantite. Si tratta di una legge pluri-ordinamentale: non regola solo l’esercizio di diritto allo sciopero, ma interviene chiamando i sindacati a collaborare nel processo di applicazione. Come intermediario è stata prevista l’istituzione di un organismo particolare, la Commissione di garanzia, che ha posizione di neutralità.

Tutto ciò è una conseguenza della terzializzazione dello sciopero: lo sciopero che si sposta nel terziario. La vittima della astensione nel terziario non è il soggetto che ha il potere di mettere fine alla astensione stessa, cioè che ha il potere di soddisfare la pretesa. Di fronte ad uno sciopero dei mezzi pubblici (sia esso GTT o Trenitalia) a rimetterci sono i pendolari che non hanno il potere di concedere qualcosa ai pretendenti.

Definiamo meglio cosa si intende con servizio pubblico essenziale. L’art. 1 della legge comprende in questa nozione anche il soggetto privato che svolge una prestazione destinata alla generalità. I destinatari devono essere cittadini e il servizio deve coinvolgere una serie di diritti costituzionali previsti a loro favore. L’elenco è tassativo: vita, salute, libertà, sicurezza, circolazione, assistenza e previdenza sociale, istruzione, comunicazione. Questa nozione è essenziale per indicare il perimetro, ovvero l’area all’interno del quale lo sciopero è regolato dalle disposizioni della legge n. 146/1990.

La prestazione indispensabile, invece, è uno strumento di regolamentazione dell’esercizio di diritto sciopero all’interno del servizio pubblico essenziale. Si tratta in poche parole di un numero: quel minimo che nonostante lo sciopero deve essere garantito. La Commissione di garanzia valutava in precedenza le prestazioni indispensabili, oggi con le modifiche apportate dalla legge n. 83/2000 può proporre essa stessa il numero, se quello indicato è ritenuto insufficiente.

Alla luce di ciò la legge prevede regole inderogabili: occorre un preavviso di almeno 10 giorni (si parla a proposito di procedimentalizzazione dell’esercizio di sciopero) nel quale venga indicata anche la durata. I sindacati fissano le prestazioni indispensabili (la legge si limita ad offrire criteri generali per la loro individuazione). Poniamo il caso dello sciopero di un ospedale: deve essere garantito un certo numero di personale sanitario (infermieri, dottori ecc). O è il caso nel trasporto pubblico delle cosiddette fasce garantite.

La precettazione è un provvedimento amministrativo straordinario, spettante al Presidente del Consiglio o a un Ministro da lui delegato e al Prefetto per conflitti in ambito più ristretto. Tale potere può essere esercitato quando si ritiene che lo sciopero possa incidere significativamente causando danni ai cittadini e ai loro diritti come quello della mobilità o della continuità di servizio. La precettazione può modificare la proclamazione dello sciopero o impedirne la realizzazione. Essa deve essere comunicata ai destinatari, ovvero ai cittadini. 

Nicole Zunino

Fonte: M. Persiani, F. Lunardon, Diritto sindacale, Giappichelli, Torino, 2021

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