Da consenso a dissenso: le modifiche al Ddl sulla violenza sessuale 

In data 27 gennaio 2026 è stato approvato, dalla Commissione Giustizia al Senato, il nuovo testo del disegno di legge in merito alla violenza sessuale, con 12 voti a favore e 10 contrari. Il centrodestra sembrerebbe aver appoggiato la nuova riformulazione. Al contrario, le opposizioni, tra cui Alleanza Verdi e Sinistra e Partito Democratico, avrebbero manifestato forti critiche in merito.   
Quest’ultima versione ha suscitato grande indignazione a causa delle modifiche apportate in seguito all’emendamento presentato il 22 gennaio 2026 dalla relatrice Giulia Bongiorno, Presidente della Commissione Giustizia del Senato e della Repubblica. 
Nella versione precedente, approvata all’unanimità alla Camera il 19 novembre scorso, oltre ad alcune modifiche sulla durata delle pene previste, era stata scelta la terminologia di “consenso libero e attuale”. In quella modificata si parla invece di “volontà contraria all’atto sessuale”. 

Le critiche 

Questo cambiamento di rotta ha suscitato l’indignazione dell’opposizione, ma anche di diverse associazioni femministe e attivisti nel campo della violenza sessuale e di genere. Alcuni hanno visto in questa modifica un tradimento, anche a fronte della famosa stretta di mano tra la Premier Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Quest’ultima, pochi giorni fa, ha commentato: “è una proposta che riesce a cancellare il consenso da una legge sul consenso”. 

La sostituzione di un termine tanto importante è, per molti, un enorme passo indietro dal punto di vista sia sociale che legislativo. Tornerebbe, infatti, a spostare un peso maggiore sulla vittima di violenza: da un “sì vuol dire sì” a un “no vuol dire no” c’è una differenza sostanziale, che avrà un impatto concreto in ambito giudiziario. Nel secondo caso, l’ulteriore sfumatura del “dover dire no” fa sorgere dubbi su tutte quelle casistiche in cui la vittima, a causa delle circostanze dell’evento specifico, non abbia potuto manifestare attivamente il proprio consenso (stato di coscienza alterato, coercizione, freezing). 

Legislazione europea 

A livello europeo, la tendenza è sempre più a favore della retorica del consenso, piuttosto che del dissenso. Un’importante manifestazione di ciò si è concretizzata, da parte del Consiglio d’Europa, nella “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica” dell’11 maggio 2011, detta anche Convenzione di Istanbul.   
Qui sono state affrontate le tematiche della prevenzione e lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. In particolare, all’articolo 36 si parla esplicitamente di “atto sessuale non consensuale” e del fatto che “il consenso deve essere dato volontariamente” e “valutato tenendo conto della situazione e del contesto”. È fondamentale sottolineare l’aggiunta di questa ultima parte, poiché vuole tutelare tutte quelle persone il cui consenso è stato ottenuto come risultato di minacce o coercizione.  

La Convenzione di Istanbul è stata la prima, a livello internazionale, ad avere un’effettiva valenza giuridica nell’ambito della violenza di genere. È stata ratificata da 45 Stati europei, tra cui l’Italia, a partire dal 19 giugno 2013, dopo l’approvazione unanime alla Camera.  

Per quanto riguarda il Parlamento europeo, anche questo si è più volte espresso a favore del concetto di consenso libero e attuale, la cui stessa mancanza determinerebbe l’esistenza del reato. L’obiettivo è quello di guidare i Paesi europei verso legislazioni sempre più conformi e aderenti a questo tipo di formulazione. 

Uno sguardo più vicino al nuovo testo 

Sebbene il nuovo testo del disegno di legge si sia, di fatto, allontanato da una formulazione basata sul consenso, prevede comunque esplicitamente che debbano essere considerate la “situazione” e il “contesto in cui il fatto è commesso”.  
Come ha sottolineato anche il professore Gian Luigi Gatta, giurista e professore di Diritto Penale presso UniMi, questa struttura si ispira ampiamente al modello adottato dalla Germania nel 2016. Almeno altri tre Paesi europei hanno poi aderito a questa stessa linea.  
Tra i Paesi che hanno scelto il modello del consenso ci sono Svezia, Finlandia e Paesi Bassi. Tuttavia, sono ancora tanti gli Stati europei la cui legislazione parla ancora di violenza sessuale soltanto in casi in cui la vittima subisca, o venga minacciata, di violenza fisica.  

Per concludere, potremmo dire che la scelta della ministra Bongiorno di spostarsi sulla linea tedesca sia stato un tentativo di trovare un compromesso tra il modello del consenso e quello del dissenso.  
Tentativo che, da quello che sembra, non ha riscosso la popolarità auspicata.  

Alice Musto 

Fonti

Rai News, “Ddl stupri, cambia il testo: scompare la parola “consenso” e si differenziano le pene”, “Sono le principali modifiche al disegno di legge richieste dalla relatrice e presidente della commissione giustizia, Giulia Bongiorno. Il testo era passato alla Camera con ok bipartisan. L’ira delle opposizioni: “Grave arretramento””, RaiNews.it, 22 gennaio 2026, ultima consultazione 24 gennaio 2026, link: https://www.rainews.it/articoli/2026/01/ddl-stupri-cambia-il-testo-scompare-la-parola-consenso-e-si-differenziano-le-pene–6272a725-0d0d-4f14-91a3-35d09b0a4739.html  

Redazione ANSA, “Schlein: ‘La proposta di Bongiorno sul ddl stupri è irricevibile”, “La segretaria del Pd: ‘Giorgia Meloni non si faccia dare la linea dal patriarcato’”, Ansa.it, 23 gennaio 2026, ultima consultazione 24 gennaio 2026, link: https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/01/23/schlein-la-proposta-di-bongiorno-sul-ddl-stupri-e-irricevibile_36449acd-6814-42bc-8dd5-0106de09ffbb.html  

Senato della Repubblica, Servizio Studi, Dossier n.29 – XVII Legislatura, “La Convenzione di Istanbul e la legge di autorizzazione alla ratifica”, Senato.it, ultima consultazione 28 gennaio 2026, link: http://www.senato.it/show-doc?id=750635&leg=17&part=dossier_dossier1-sezione_sezione2-h2_h22&tipodoc=DOSSIER&rif=0  

Council of Europe, Council of Europe Treaty Series – No. 210, “Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence”, Istanbul 11 maggio 2011, link: https://rm.coe.int/168008482e . 

Consiglio d’Europa, Serie dei Trattati del Consiglio d’Europa – N° 210, “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011”, Istituto Nazionale di Statistica, traduzione in lingua italiana, non ufficiale, link: https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-contesto/normativa-internazionale/#:~:text=Convenzione%20di%20Istanbul  

Art. 609-bis c.p. 

Gian Luigi Gatta, “Violenza sessuale: il modello del dissenso “alla tedesca” nell’emendamento della Sen. Bongiorno al disegno di legge all’esame del Senato”, Sistemapenale.it, 23 gennaio 2026, ultima consultazione 28 gennaio 2026, link: https://www.sistemapenale.it/it/scheda/violenza-sessuale-il-modello-del-dissenso-nellemendamento-della-sen-bongiorno-al-disegno-di-legge-allesame-del-senato  

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