Beni confiscati e l’importanza del riuso sociale

“Occorre spezzare il legame esistente tra il bene posseduto ed i gruppi mafiosi, intaccandone il potere economico e marcando il confine tra l’economia legale e quella illegale”.
(Pio La Torre)

Pio La Torre è stato un politico e sindacalista italiano, assassinato per decisione dei boss mafiosi Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. Nel 1980, fu il primo tra i membri della Camera dei deputati a firmare una proposta di legge che proponeva l’istituzione del reato di associazione a delinquere di tipo mafioso e la confisca dei beni. Quest’ultima fu approvata solo a seguito del suo omicidio — avvenuto il 30 aprile 1982 — e di quello del prefetto di Palermo — il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa — avvenuto il 3 settembre dello stesso anno.

Il 13 settembre 1982 con la legge n. 646, meglio nota come Rognoni-La Torre, vengono finalmente introdotte delle misure di contrasto e di prevenzione alla mafia. Il codice penale presenta da quel momento in poi la fattispecie del reato di “associazione di tipo mafioso” (art 416 bis): L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

La proposta ha segnato un punto radicale nella lotta alla criminalità organizzata: per la prima volta il fenomeno mafioso è definito reato penale e, di conseguenza, passibile di condanna. Grazie a questa legge, la mafia diventa un soggetto criminale.

Il magistrato Giovanni Falcone ha più volte ribadito l’importanza della legge affermando che “La legge La Torre continua a rivestire grandissima utilità in tutte le indagini patrimoniali a carico dei pregiudicati mafiosi, in quanto autorizza la confisca dei beni acquisiti illecitamente colpendo i mafiosi nel loro punto debole: ricchezza e guadagni. Questa legge, se ben utilizzata, offre al magistrati la possibilità di selezionare le persone sottoposte ad indagini: da un lato, quelle per cui esistono prove inconfutabili del reato di associazione mafiosa; dall’altro, quelle per le quali, pur in assenza di prove sufficienti per un processo, il sospetto di appartenenza alla mafia appare tuttavia fondato. Per queste il magistrato può ricorrere a misure di prevenzione di carattere personale e patrimoniale, in attesa di acquisire la prova per gli specifici delitti commessi.” (citazione tratta da Cose di Cosa Nostra)

Inoltre, il tribunale competente può disporre il sequestro — sia preventivo che conservativo — dei beni appartenenti al soggetto accusato di concorrere in un’associazione di stampo mafioso. Con la legge 109 del 7 marzo 1996, viene suggerito il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati. Questa norma si pone due obiettivi: da un lato quello di impedire la riappropriazione dei beni da parte delle organizzazioni mafiose, dall’altro quello di restituirli alla collettività, con l’intento di rendere concreto il ripristino della legalità. 

La confisca dei beni ha rappresentato un vero e proprio spartiacque nel contesto della lotta alla mafia, la legge 109/96 rappresenta pertanto lo strumento più potente di contrasto alla criminalità organizzata poiché essa colpisce direttamente la possibilità di ottenere il consenso della collettività. Questa norma dimostra oltretutto che i mafiosi costituiscono un ostacolo per lo sviluppo sociale, in quanto, quando la mafia viene estirpata da una comunità, quest’ultima cresce e si rinnova anche grazie alle occasioni di aggregazione sociale. Con l’introduzione della legge 109/96, dal 1982 a oggi, sono stati confiscati più di 36.600 beni immobili.

Agnese De Gaetano

Fonti

Avviso Pubblico, Sintesi della normativa sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia e alle altre organizzazioni criminali, ultima consultazione: 7 marzo 2026, link: https://www.avvisopubblico.it/home/home/cosa-facciamo/informare/documenti-tematici/beni-confiscati/sintesi-della-normativa-sul-riutilizzo-sociale-dei-beni-confiscati-alla-mafia-e-alle-altre-organizzazioni-criminali/

Brocardi.it, Art. 416 bis Codice Penale — Associazioni di tipo mafioso anche straniere, ultima consultazione: 7 marzo 2026, link: https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-v/art416bis.html

Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre, Pio La Torre: biografia, ultima consultazione: 7 marzo 2026, link: https://www.piolatorre.it/page/pio_la_torre_biografia.asp

Tancredi Valentina, “La confisca dei beni di mafia tra prevenzione e repressione”, Adir, 2010, ultima consultazione: 7 marzo 2026, link: https://www.adir.unifi.it/rivista/2010/tancredi/

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