L’art. 40 Cost. sancisce il diritto allo sciopero: Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. La norma è immediatamente precettiva e vi è assoluta riserva di legge.
Lo sciopero è una forma di protesta, la rivendicazione di diritti, che si concretizza nell’astensione alla prestazione lavorativa. Durante il regime fascista era considerato reato, ma dal 1948 la Costituzione lo ha riconosciuto quale diritto soggettivo potestativo. Durante il periodo di sciopero, il lavoratore non viene pagato. La retribuzione si conserva, invece, durante la sospensione di altre cause di astensione del lavoro (come malattia o gravidanza). Secondo la giurisprudenza comunitaria (Unione Europea) lo sciopero deve sottostare a regole di mercato e concorrenza, sacrificando i valori propri di dimensione sindacale, tanto da risultare depotenziato.
Gli effetti dello sciopero sono essenzialmente la sospensione dell’obbligazione lavorativa, cui consegue la perdita della retribuzione, che deve essere proporzionata al tempo per cui si protrae lo sciopero.
Limiti interni e limiti esterni
La nozione di sciopero va tratta dalla realtà sociale, ovvero dal significato comune: così dice la sentenza 711/1980 della Cassazione. Ciò ha segnato un notevole avanzamento dei diritti dello sciopero, segnando la fine dei cosiddetti limiti interni. Oggi sono ammessi lo sciopero a scacchiera (quando un reparto sciopera e gli altri no) e lo sciopero a singhiozzo (lavorare a intervalli di tempo). Si tratta di scioperi articolati, che sono retribuiti a condizione che la prestazione risulti proficua secondo gli standard normali.
Esistono però i limiti esterni. Sono quei limiti che lo sciopero incontra nell’esistenza di altri diritti costituzionalmente riconosciuti, soprattutto quelli fondamentali della persona (come il diritto alla vita o il diritto alla salute). La Cassazione ha individuato poi un limite esterno, che è quello della cosiddetta produttività, ossia la capacità dell’impresa di continuare a produrre. Lo sciopero incide sicuramente sulla produzione, e ciò è lecito, ma non è ammesso danneggiare la stessa istituzione dell’impresa (è il caso del danneggiamento ai macchinari dell’azienda).
Tipologie di sciopero
Ci sono vari tipi di sciopero. Lo sciopero rivoluzionario è un reato: vuole sovvertire l’ordinamento costituzionale, impedendo il libero esercizio dei poteri nei quali si esprime la sovranità popolare. Lo sciopero economico-politico viene compiuto al fine di ottenere provvedimenti che attengono all’indirizzo generale del Governo ed è ammesso se concerne i profili economici dei lavoratori. Lo sciopero contrattuale è diretto contro il datore di lavoro per impedire patti diversi da quelli stabiliti o modifiche agli stessi. Lo sciopero di solidarietà o di protesta deve avere una finalità comune di interessi. Quanto a durata si distingue tra sciopero a oltranza o a tempo; in quest’ultimo rientrano lo sciopero simbolico, dello straordinario, del turno, della giornata festiva, breve (quando inferiore alla giornata lavorativa). Lo sciopero, infine, si distingue per estensione: generale, categoriale, aziendale, infra-aziendale.
Chi può scioperare?
La titolarità spetta al lavoratore subordinato, così definito all’art. 2094 c.c.: colui che mette a disposizione le proprie energie psichiche e fisiche in favore del datore di lavoro. Si tratta di una subordinazione funzionale: il datore di lavoro ha potere di controllo, potere direttivo (dare istruzioni), potere disciplinare (sanzionare in caso di inadempimento). È riconosciuto anche ai piccoli imprenditori e ai lavoratori parasubordinati (figure che non sono propriamente lavoratori autonomi, ma comunque soggetti a coordinarsi col committente). Non sono titolari del diritto di sciopero: il militare, il poliziotto, il magistrato, il personale marittimo, quando la nave è in navigazione o si trova in una situazione di pericolo, gli addetti a impianti nucleari.
E chi non sciopera? Il crumiraggio consiste nel non scioperare. È diretto quello dei dipendenti che non vogliono aderire allo sciopero ed esercitano la prestazione lavorativa. Si parla di crumiraggio indiretto in due forme: interno, se esercitato dal datore di lavoro che sostituisce i lavoratori scioperanti con lavoratori che stanno lavorando (problema del demansionamento); esterno, se il datore di lavoro ricorre a persone esterne per sostituire i lavoratori scioperanti. Quest’ultima tipologia non è ammessa.
Nicole Zunino
Fonte M. Persiani, F. Lunardon, Diritto sindacale, Giappichelli, Torino, 2021
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